Pensioni di Inabilità Per Malati Di Mesotelioma – Domande Entro Il 31 Marzo

Con circolare INPS – INAIL 19 gennaio 2018, n. 7, vengono fornite le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie professionali in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Destinatari

I lavoratori destinatari di tale beneficio sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da:

  • mesotelioma pleurico,
  • mesotelioma pericardico,
  • mesotelioma peritoneale,
  • mesotelioma della tunica vaginale del testicolo,
  • carcinoma polmonare,
  • asbestosi,

riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche se non risulta soddisfatto il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti

  • devono risultare versati o accreditati contributi a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa
  • riconoscimento, da parte dell’INAIL o di altre Amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, sopra descritte, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Domanda

La domanda per l’accesso al beneficio va presentata online all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio

Incompatibilità e incumulabilità
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante e non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Inoltre, è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.
Per l’incompatibilità con l’assegno mensile di assistenza vale il principio del trattamento più favorevole, secondo le modalità previste dalla circolare INPS 14 luglio 1993, n. 164.

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