DIS-COLL – La prestazione di disoccupazione per i lavoratori “parasubordinati”

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha ridotto da 3 a 1 mese il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS- COLL per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 5 settembre 2019.

Destinatari della “DIS-COLL” per eventi di disoccupazione:

  • i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio – con esclusione degli amministratori e dei sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica – iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Requisiti da possedere congiuntamente:

  • Stato di disoccupazione – i destinatari, al momento della domanda di prestazione, devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
  • Accredito contributivo di una mensilità – i destinatari devono avere almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro, al predetto evento ;

DIS-COLL 2019 settembre volantino

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